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Criteri applicativi di carattere generale

  • Premessa
  • Definizioni
  • Criteri applicativi di carattere generale
  • Il regime dei costi
  • La notifica ai controinteressati
  • La partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame
  • Il termine per proporre l’istanza di riesame
  • Semplificare l’accesso dei cittadini e la gestione amministrativa delle richieste: gli strumenti tecnologici di supporto
  • Gli strumenti a supporto dei cittadini nella proposizione delle richieste di accesso
  • Gli strumenti a supporto delle amministrazioni nella gestione delle richieste FOIA
Home Circolare Foia n.1/2019 Criteri applicativi di carattere generale

Indice

1. Premessa

2. Definizioni

3. Criteri applicativi di carattere generale

4. Il regime dei costi

5.  La notifica  ai controinteressati

6. La partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame

7. Il termine per proporre l’istanza di riesame

8. Semplificare l’accesso dei cittadini e la gestione amministrativa delle richieste: gli strumenti tecnologici di supporto

8.1. Gli strumenti a supporto dei cittadini nella proposizione delle richieste di accesso

8.2. Gli strumenti a supporto delle amministrazioni nella gestione delle richieste FOIA

 i) Promozione di maggiori livelli di trasparenza

L’art. 10, comma 3, del decreto trasparenza stabilisce che «la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali».

A tal fine, fermo restando che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di accesso, nonché il rifiuto, il differimento, o la limitazione all’accesso civico generalizzato, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, sarebbe altresì auspicabile introdurre appositi obiettivi legati alla attuazione del decreto trasparenza.

Le indicazioni relative all’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze attengono ai compiti del Responsabile della transizione digitale, individuati dall’art. 17 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice per l’amministrazione digitale) e illustrati con la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la pubblica amministrazione.

ii) Regolamenti interni e limiti al diritto di accesso generalizzato

Come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017 (§ 2.1), con il d.lgs. n. 97/2016 l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto.

Di conseguenza, le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all’accesso generalizzato, come prevede invece l’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale.

Tuttavia, nella pratica non sono mancati casi in cui una richiesta di accesso generalizzato è stata respinta sulla base di eccezioni previste da regolamenti emanati ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990.

In linea di principio, i limiti previsti per l’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 non possono essere superati ricorrendo all’istituto dell’accesso civico generalizzato. Al contempo, però, occorre richiamare il limite derivante dalla riserva di legge in tema di eccezioni al diritto di accesso generalizzato desumibile dall’art. 10 della CEDU (Linee guida A.N.AC., § 2.1; Circolare FOIA n. 2/2017, § 2.2). Alla luce di questa riserva e dell’esclusiva attribuzione all’A.N.AC., d’intesa con il Garante per la protezione di dati personali, del potere di fornire indicazioni operative per l’applicazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato previsti dalla legge con apposite linee guida, è opportuno interpretare in modo rigoroso il rinvio che l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 opera al comma 1 dell’art. 24, l. n. 241/1990.

Alla luce del quadro descritto, deve ritenersi che un generale riferimento a regolamenti che prevedano categorie di documenti sottratte all’accesso – considerando che le categorie di documenti ivi indicate devono essere interpretate in senso restrittivo – potrebbe non essere sufficiente a respingere un’istanza di accesso generalizzato. In ogni caso, le disposizioni regolamentari esistenti – incluse quelle adottate ai sensi dell’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990 – possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico generalizzato, compresa l’esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli interessi indicati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 che potrebbe derivare dall’ostensione del dato o del documento richiesto.

 

FOIA – Centro nazionale di competenza

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Corso Vittorio Emanuele II, 116, 00186 Roma

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