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I rimedi: il procedimento di riesame e altre tutele

    Home I rimedi: il procedimento di riesame e altre tutele

    Che cosa può fare il richiedente nel caso in cui non abbia ricevuto una risposta nel termine di 30 giorni?

    Può presentare una domanda di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.

    Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, là dove istituito.

    Vi è un termine per proporre il riesame al Responsabile della trasparenza?

    Nonostante il legislatore non abbia espressamente individuato un termine, il riesame dovrebbe essere proposto entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza, in quanto tale termine corrisponde al termine di decadenza previsto per l’attivazione del ricorso giurisdizionale o del ricorso al difensore civico. Decorso tale termine, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza potrebbe dichiarare irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività sia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle motivazioni addotte dall’istante.

    Che cosa può fare il richiedente nei casi di rigetto o nel caso in cui non abbia ricevuto una risposta in sede di riesame nel termine di 20 giorni?

    Nel caso di silenzio o avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo.

    Può l’amministrazione, d’ufficio o su istanza di parte, convertire in sede di riesame il titolo giuridico della richiesta di accesso?

    No, in sede di riesame il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può modificare d’ufficio il titolo giuridico dell’istanza di accesso (ad esempio, da accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 ad accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e viceversa). Tuttavia, è possibile operare una riqualificazione dell’istanza alla luce di un diverso titolo giuridico quando, in prima istanza, l’amministrazione abbia erroneamente interpretato l’istanza, presentata in base a più titoli giuridici o priva di riferimenti a una specifica forma di accesso.

    Nel caso in cui l’amministrazione non risponda alla richiesta di accesso civico generalizzato nel termine di 30 giorni (c.d. silenzio) o nel caso di diniego totale o parziale, il ricorso al giudice amministrativo è soggetto al pagamento del contributo unificato?

    Sì: in applicazione dei criteri generali fissati dalla legge in materia di ricorso alla giustizia amministrativa, il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato.

    Nel caso in cui l’amministrazione non risponda alla richiesta di accesso civico generalizzato nel termine di 30 giorni (c.d. silenzio) o nel caso di diniego totale o parziale, quali rimedi ha a disposizione il richiedente?

    Il richiedente può anzitutto proporre istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione intimata. Nel caso di amministrazioni regionali o locali, è possibile presentare altresì ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Infine, avverso alle decisioni di questi due soggetti o del provvedimento emanato in prima istanza, il richiedente può proporre ricorso in via giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.

     

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    Corso Vittorio Emanuele II, 116, 00186 Roma

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