L’accesso civico generalizzato può essere limitato solo per i motivi e nei casi indicati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza. In particolare, in riferimento alle ipotesi indicate dai commi 1 e 2 di tale disposizione (eccezioni relative), è necessario che l’amministrazione motivi adeguatamente il diniego, dando conto della natura seria, concreta e ragionevolmente prevedibile del pregiudizio che l’ostensione causerebbe all’interesse protetto dall’esclusione. In riferimento, invece, alle ipotesi indicate dal comma 3 dell’art. 5-bis (eccezioni assolute), l’amministrazione non è tenuta a motivare il diniego in termini di pregiudizio concreto, ma deve in ogni caso dimostrare di aver verificato che i dati o i documenti richiesti ricadano nell’ipotesi di esclusione.